Il tuo sito deve essere accessibile.
E da marzo si può segnalare

Il 28 giugno 2025 è entrato in vigore in Italia l'obbligo di accessibilità digitale per una parte delle imprese private. Per mesi se n'è parlato poco, e per un motivo concreto: mancavano le regole operative e mancava il modo di far partire un controllo.
Da marzo 2026 ci sono entrambe. AgID ha pubblicato le Linee Guida con la Determinazione n. 38 del 4 marzo, e l'11 marzo ha attivato la piattaforma con cui chiunque può segnalare un servizio non accessibile.
È questo che cambia le cose, più della sanzione in sé.
Chi è obbligato davvero
L'obbligo non riguarda tutti i siti web. Nasce dallo European Accessibility Act, la direttiva europea 2019/882, recepita in Italia con il decreto legislativo 82/2022 che ha modificato la legge Stanca del 2004. Copre categorie precise:
- commercio elettronico
- servizi bancari e finanziari rivolti ai consumatori
- servizi di comunicazione elettronica
- accesso ai media audiovisivi
- trasporto passeggeri, limitatamente alla parte digitale: siti, applicazioni, biglietteria elettronica, informazioni in tempo reale
- libri digitali e software collegati
Se hai un sito vetrina che presenta la tua attività e non vende niente online, questo obbligo non ti riguarda. Se hai un e-commerce sì, anche piccolo, anche con dieci prodotti.
L'esenzione per le microimprese, e il caso che la annulla
Le microimprese che erogano servizi sono esentate. Microimpresa significa meno di 10 occupati e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Servono entrambe le condizioni, non una.
C'è però un'eccezione che quasi nessuno cita: l'esenzione non vale per chi ha ricevuto finanziamenti pubblici o privati destinati a migliorare l'accessibilità, PNRR compreso. Se hai preso un contributo per digitalizzarti e in quella pratica c'era una voce sull'accessibilità, l'esenzione salta.
Vale la pena rileggere le carte dei bandi vinti prima di dare per scontato di essere fuori.
Cosa vuol dire accessibile, in concreto
Lo standard di riferimento è la norma europea EN 301 549, che rimanda alle WCAG 2.1 di livello AA. Non alle 2.2, che pure esistono: le Linee Guida AgID lo dicono esplicitamente, perché la norma europea armonizzata non è ancora stata aggiornata dalla Commissione.
In pratica significa cose come queste:
- ogni immagine che porta informazione ha un testo alternativo che la descrive
- il sito si usa interamente da tastiera, senza mouse
- il contrasto fra testo e sfondo è sufficiente a leggerlo
- i moduli hanno etichette collegate ai campi, non solo un testo grigio dentro la casella
- gli errori vengono annunciati anche a chi usa un lettore di schermo
- i video hanno i sottotitoli
Nessuna di queste è una rivoluzione tecnica. Sono cose che si fanno mentre si costruisce il sito e costano poco; diventano care quando si devono aggiungere a un sito già fatto, soprattutto se è nato da un tema comprato.
Quanto si rischia
L'articolo 24 del decreto prevede una sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro per il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità. Se poi l'operatore non collabora con l'autorità di controllo o non applica le misure correttive richieste, se ne aggiunge un'altra da 2.500 a 30.000 euro.
Qui però va detta una cosa onesta, perché in giro si legge di tutto: la vigilanza di AgID si concentra sulle pubbliche amministrazioni e sui soggetti privati con fatturato medio superiore ai 500 milioni di euro. Un e-commerce di provincia non è nel mirino di un controllo d'ufficio.
Il punto è un altro, ed è la piattaforma di segnalazione aperta l'11 marzo. Un controllo può partire da chiunque: un utente che non riesce a completare un acquisto, un concorrente, un'associazione. Non serve essere grandi per ricevere una segnalazione. Serve solo avere un sito che per qualcuno non funziona.
Cosa resta fuori
Il decreto esclude tre cose, e sono esclusioni utili da conoscere:
- i contenuti pubblicati prima del 28 giugno 2025
- i contenuti di terze parti che non controlli
- i contenuti archiviati che non vengono più aggiornati
Attenzione all'ultima parola. Se metti mano a una pagina vecchia, quella pagina rientra nell'obbligo.
Da dove partiremmo
Se vendi online e non sai a che punto sei, l'ordine sensato è questo.
Prima capire se sei obbligato: categoria di servizio, numero di occupati, fatturato, eventuali finanziamenti ricevuti. Sono quattro risposte, si dà in mezz'ora.
Poi misurare. Una verifica sulle WCAG 2.1 AA dice quali problemi ci sono e quali sono davvero bloccanti: fra un contrasto un po' basso e un carrello che non si usa da tastiera c'è una differenza enorme, e vanno trattati in modo diverso.
Poi sistemare partendo dai percorsi che portano soldi — ricerca, scheda prodotto, carrello, pagamento — e non dalla home, che è quasi sempre la parte più curata e meno usata.
Infine documentare. Le Linee Guida chiedono schede di controllo compilate e attestazioni firmate digitalmente con marcatura temporale. Se arriva una segnalazione, avere le carte pronte cambia completamente la conversazione con l'autorità.
Se il sito è vecchio e la lista dei problemi è lunga, prima di mettere pezze conviene fare il conto: a volte rifarlo costa meno che sistemarlo, e si porta dietro anche tutto il resto.
Fonti
- Direttiva (UE) 2019/882, European Accessibility Act
- Decreto legislativo 27 maggio 2022 n. 82, articolo 24 sulle sanzioni
- AgID, Determinazione n. 38 del 4 marzo 2026, Linee Guida sull'accessibilità dei servizi
- AgID, regolamento sulle attività di vigilanza
- Norma EN 301 549 e WCAG 2.1 livello AA
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Guardiamo insieme il tuo e-commerce e ti diciamo se rientri nell'obbligo e cosa manca davvero. Nella maggior parte dei casi i problemi bloccanti sono pochi e si sistemano in poche giornate. Scrivici e partiamo da lì.





