GDPR per siti web: privacy e cookie,
quello che serve sapere

Il GDPR — Regolamento (UE) 2016/679 — è il testo che regola il trattamento dei dati personali in Europa. È lungo 99 articoli e 173 considerando: qui riassumiamo solo le parti che riguardano davvero chi ha un sito web, cioè informativa, basi giuridiche, consenso, cookie, diritti degli utenti e sicurezza.
È un riassunto, non un parere legale: alla fine trovi il link al testo ufficiale completo.
Indice dei contenuti:
A chi si applica
Il regolamento si applica al trattamento di dati personali di persone che si trovano nell'Unione europea, anche quando chi tratta i dati ha sede fuori dall'UE, se offre beni o servizi a persone nell'Unione o ne monitora il comportamento (art. 3).
Un dato personale è qualsiasi informazione riferita a una persona fisica identificata o identificabile (art. 4). Rientrano quindi non solo nome ed email, ma anche l'indirizzo IP, gli identificativi dei cookie e i dati di navigazione. Chi decide finalità e mezzi del trattamento è il titolare; chi tratta i dati per suo conto — per esempio l'hosting o il servizio di newsletter — è il responsabile.
I principi da rispettare
L'art. 5 elenca i principi che valgono per ogni trattamento:
- Liceità, correttezza e trasparenza verso l'interessato.
- Limitazione della finalità: i dati si raccolgono per scopi determinati, espliciti e legittimi.
- Minimizzazione dei dati: solo quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario.
- Esattezza: dati aggiornati, con correzione tempestiva di quelli inesatti.
- Limitazione della conservazione: si tengono solo per il tempo necessario.
- Integrità e riservatezza: sicurezza adeguata con misure tecniche e organizzative.
A questi si aggiunge la responsabilizzazione: il titolare non deve solo rispettare i principi, deve essere in grado di dimostrare di averlo fatto. In pratica: servono documenti, non buone intenzioni.
Le basi giuridiche
Ogni trattamento deve poggiare su almeno una delle sei basi previste dall'art. 6:
- il consenso dell'interessato per una o più finalità specifiche;
- l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
- un obbligo legale al quale è soggetto il titolare;
- la salvaguardia di interessi vitali;
- un compito di interesse pubblico;
- il legittimo interesse del titolare o di terzi, se non prevalgono i diritti dell'interessato.
È un errore frequente chiedere il consenso per tutto. Se qualcuno compila il modulo contatti per ricevere un preventivo, la base è l'esecuzione di misure precontrattuali, non il consenso: chiederlo sarebbe fuorviante, perché lascerebbe intendere che si possa revocare senza conseguenze.
Quando il consenso è valido
L'art. 7 stabilisce che il titolare deve poter dimostrare che il consenso è stato prestato, che la richiesta deve essere distinguibile dalle altre questioni, in forma comprensibile e accessibile, e che revocarlo deve essere facile quanto darlo.
Il considerando 32 è ancora più esplicito su cosa non vale come consenso:
«Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle.»
Quindi: niente caselle già spuntate, niente consenso “implicito” perché l'utente ha continuato a navigare, e consenso separato per ogni finalità distinta.
Cosa scrivere nell'informativa
Quando i dati sono raccolti direttamente dall'interessato, l'art. 13 impone di indicare: identità e contatti del titolare (e del responsabile della protezione dei dati, se nominato), finalità e base giuridica del trattamento, eventuali destinatari, trasferimenti fuori dall'UE, periodo di conservazione, i diritti dell'interessato, il diritto di reclamo al Garante, e se il conferimento sia obbligatorio o facoltativo. Se i dati non provengono dall'interessato valgono gli obblighi dell'art. 14.
I diritti degli utenti
Gli artt. 15-22 riconoscono all'interessato il diritto di:
- accesso ai propri dati (art. 15);
- rettifica dei dati inesatti (art. 16);
- cancellazione, il cosiddetto diritto all'oblio (art. 17);
- limitazione del trattamento (art. 18);
- portabilità dei dati (art. 20);
- opposizione al trattamento (art. 21);
- non essere sottoposto a decisioni automatizzate che producano effetti giuridici significativi (art. 22).
Sul piano pratico significa avere un indirizzo a cui queste richieste arrivano davvero, e un modo per evaderle nei tempi previsti.
Sicurezza e violazioni
L'art. 32 richiede misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, citando fra le altre la cifratura e la pseudonimizzazione, la capacità di garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi, e una procedura per testare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure.
In caso di violazione dei dati, l'art. 33 impone la notifica all'autorità di controllo entro 72 ore dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza, salvo che sia improbabile un rischio per i diritti e le libertà delle persone. Se il rischio è elevato, l'art. 34 obbliga a informare anche gli interessati.
Il registro dei trattamenti (art. 30) è obbligatorio, con un'esenzione per le organizzazioni con meno di 250 dipendenti — esenzione che però decade se il trattamento non è occasionale, può presentare un rischio per i diritti degli interessati, o riguarda categorie particolari di dati. Per un sito con newsletter e modulo contatti attivi tutto l'anno, il trattamento non è occasionale: il registro serve.
Le sanzioni
L'art. 83 prevede due scaglioni di sanzioni amministrative:
- fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;
- fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo, se superiore, per le violazioni più gravi — fra cui quelle sui principi, sulle basi giuridiche, sul consenso e sui diritti degli interessati.
Sono massimali, non importi automatici: l'autorità valuta gravità, durata, natura dei dati e condotta del titolare. Ma l'ordine di grandezza chiarisce che non si tratta di formalità.
In sintesi, per un sito web
Il minimo per essere in regola:
- informativa privacy completa e raggiungibile da ogni pagina;
- banner cookie che permetta di rifiutare con la stessa facilità con cui si accetta;
- nessun cookie di profilazione prima del consenso;
- base giuridica corretta per ogni modulo, con consenso solo dove serve davvero;
- tempi di conservazione definiti e dichiarati;
- registro dei trattamenti e nomina dei responsabili esterni (hosting, newsletter, analytics);
- una procedura per rispondere alle richieste degli utenti e per notificare eventuali violazioni.
Il GDPR è molto più ampio di così: qui abbiamo trattato solo la parte che tocca chi gestisce un sito. Il testo integrale, con tutti i 99 articoli, è disponibile su EUR-Lex, il portale ufficiale del diritto dell'Unione europea: Regolamento (UE) 2016/679 — testo completo in italiano.
Fonti
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), testo ufficiale in italiano — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
- Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento, provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021 — www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/967787…
- Direttiva 2002/58/CE (ePrivacy), consolidata con le modifiche della direttiva 2009/136/CE — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02002L0058-200…





